Caparra e Penale
CAPARRA
Caparra confirmatoria
Se alla conclusione del contratto una delle due parti dà all’altra una caparra (denaro o altre cose fungibili), in caso di adempimento, la caparra va restituita o imputata alla prestazione promessa (art. 1385 cod. civ.). Qualora il contratto sia perfezionato, la somma viene restituita. Se chi ha dato la caparra è imputato di inadempimento, l’altra parte può recedere dal contratto o tenersi la caparra. Se, invece, è inadempiente l’altra parte, l’altro contraente può recedere e pretendere il doppio dell’importo dato.
Caparra penitenziale
Per l’art. 1368 se il diritto di recesso per uno o entrambi i contraenti è stabilito nel contratto, la caparra ha ruolo di corrispettivo di recesso. Come con la caparra confirmatoria, se a recedere è chi ha dato la caparra, l’altro può tenere la quota come corrispettivo. Se recede chi l’ha ricevuta, dovrà restituire il doppio della quota. E’ il diritto di sciogliere il contratto a trovarsi alla base della ritenzione definitiva o della restituzione dell’importo doppio in questo caso.
PENALE
La parte inadempiente o che esegue in ritardo il contratto è obbligato a risarcire l’altra parte dei danni subiti (art. 1218). La penale viene prefissata nel corso del contratto dalle due parti affinché sia più semplice quantificare la quota da risarcire. Secondo l’art. 1384 cod. civ. se la quota da risarcire è palesemente esagerata, il giudice può ridurre la penale.


