Elementi Accidentali
I tre elementi accidentali del contratto sono: termine, modo e condizione.
Termine
Secondo la volontà delle parti, l’efficacia del contratto può essere dilazionata nel tempo, fino ad una certa data o in concomitanza con un evento futuro ma certo. Il valore del termine per il contratto è pari a quello del modo e della condizione (art.1353 cod. civ.).
Condizione
Con condizione si indica un avvenimento futuro ed incerto da cui può dipendere l’efficacia del contratto per volere delle parti. In altre parole, gli effetti del contratto si verificano solo se questo evento si realizza (condizione sospensiva) o viene meno (condizione risolutiva). La condizione deve essere esplicitata chiaramente nel contratto. Una condizione illecita rende nullo tutto il contratto (art. 1354 cod. civ.). Come descritto dall’art. 1354 cod. civ. la condizione è considerata illecita se contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume; è impossibile se giuridicamente irrealizzabile. La condizione impossibile e sospensiva rende nullo il contratto, invece, se risolutiva è come non apposta.
Con situazione di pendenza si indica il lasso di tempo tra la conclusione del contratto ed il verificarsi della condizione. Il soggetto che acquista sospensivamente o cede risolutamente si troverà dunque in situazione di aspettativa. E’ possibile realizzare degli atti conservativi in questa fase per preservare i propri diritti. Le parti che aspettano l’attuarsi della condizione, si devono comportare in buona fede (art. 1358 cod. civ.). Violazione di tale principio permette di chiedere la risoluzione del contratto per inadempienza.
Quando si verifica la condizione gli effetti sono retroattivi al momento della conclusione del contratto. Si può anche fissare un termine per il verificarsi dell’evento, tale che una volta passato, la condizione risolutiva sia vana; se la condizione è sospensiva il contratto non potrà acquisire efficacia. Se senza termine, il contratto è condizionato sine die.


